Avvertenza: 
    Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo
31 marzo  2023,  n.  36, corredato  delle  relative  note,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla  emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con  D.P.R.  14  marzo
1986, n. 217. 
    Restano invariati il valore e l'efficacia  dell'atto  legislativo
qui trascritto. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista  la  direttiva  2014/23/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione; 
  Vista  la  direttiva  2014/24/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che  abroga
la direttiva 2004/18/CE; 
  Vista  la  direttiva  2014/25/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e  dei
servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»; 
  Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante «Delega al Governo in
materia di contratti pubblici»; 
  Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 4, della citata legge 21
giugno 2022, n. 78, il quale prevede che il  Governo  puo'  avvalersi
della facolta' di cui all'articolo 14, numero  2°,  del  testo  unico
delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno
1924, n. 1054; 
  Vista la nota in data 28 giugno 2022 con la quale il Presidente del
Consiglio dei ministri ha affidato la formulazione  del  progetto  di
decreto legislativo recante la disciplina dei contratti  pubblici  al
Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 21
giugno 2022, n. 78; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato  in  data  4
luglio 2022, con il quale la formulazione di detto progetto e'  stata
deferita ad una commissione speciale  e  ne  e'  stata  stabilita  la
composizione; 
  Visto lo schema di "Codice dei  contratti  pubblici  in  attuazione
dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante «Delega al
Governo  in  materia  di  contratti  pubblici»",  redatto  da   detta
commissione speciale e trasmesso al Governo dal Consiglio di Stato in
data 27 ottobre 2022 -7 dicembre 2022; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 dicembre 2022; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  reso  in  data  26
gennaio 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 marzo 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa,
per  le  disabilita',  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale,  dell'interno,   della   giustizia,   della   difesa,
dell'economia e delle finanze, delle imprese e  del  made  in  Italy,
dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, e della cultura; 
 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                             Articolo 1. 
 
                      Principio del risultato. 
 
  1. Le stazioni appaltanti  e  gli  enti  concedenti  perseguono  il
risultato dell'affidamento del contratto e della sua  esecuzione  con
la  massima  tempestivita'  e  il  migliore  rapporto  possibile  tra
qualita'  e  prezzo,  nel  rispetto  dei   principi   di   legalita',
trasparenza e concorrenza. 
  2. La concorrenza tra  gli  operatori  economici  e'  funzionale  a
conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i
contratti. La trasparenza e' funzionale alla  massima  semplicita'  e
celerita' nella  corretta  applicazione  delle  regole  del  presente
decreto, di seguito  denominato  «codice»  e  ne  assicura  la  piena
verificabilita'. 
  3. Il principio del risultato costituisce attuazione,  nel  settore
dei contratti pubblici,  del  principio  del  buon  andamento  e  dei
correlati principi di efficienza, efficacia ed economicita'. Esso  e'
perseguito nell'interesse della comunita'  e  per  il  raggiungimento
degli obiettivi dell'Unione europea. 
  4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario  per
l'esercizio del potere discrezionale  e  per  l'individuazione  della
regola del caso concreto, nonche' per: 
  a) valutare la responsabilita' del personale  che  svolge  funzioni
amministrative   o   tecniche   nelle   fasi    di    programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; 
  b) attribuire gli incentivi secondo  le  modalita'  previste  dalla
contrattazione collettiva. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse 
              - Si riporta l'articolo  76  della  Costituzione  della
          Repubblica italiana: 
                «Art. 76. - L'esercizio  della  funzione  legislativa
          non  puo'  essere  delegato   al   Governo   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.». 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La direttiva n. 2014/23/UE del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 26  febbraio  2014,  sull'aggiudicazione
          dei contratti di concessione, e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          28 marzo 2014, n. L 94. 
              - La direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici
          e che abroga la direttiva 2004/18/CE, e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. del 28 marzo 2014, n. L 94. 
              - La direttiva n. 2014/25/UE del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  26  febbraio  2014,  sulle  procedure
          d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,
          dell'energia, dei trasporti e dei  servizi  postali  e  che
          abroga  la  direttiva  2004/17/CE,  e'   pubblicata   nella
          G.U.U.E. del 28 marzo 2014, n. L 94. 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione  europea),   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. 
              - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  (Codice
          dei  contratti  pubblici),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O. n. 10. 
              - La legge 21 giugno 2022, n. 78 (Delega al Governo  in
          materia  di  contratti  pubblici),  e'   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2022, n. 146. 
              - Si riporta l'articolo 1 della citata legge 21  giugno
          2022, n. 78: 
                «Art. 1 (Delega al Governo in  materia  di  contratti
          pubblici). - 1. Il Governo e' delegato ad  adottare,  entro
          sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge, uno o piu' decreti legislativi recanti la disciplina
          dei contratti pubblici,  anche  al  fine  di  adeguarla  al
          diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza
          della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori,
          interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e
          semplificare la disciplina vigente in materia di  contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonche' al
          fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte
          della Commissione europea e di  giungere  alla  risoluzione
          delle procedure avviate. 
                2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                  a) perseguimento di obiettivi di  stretta  aderenza
          alle  direttive  europee,  mediante  l'introduzione  o   il
          mantenimento di livelli  di  regolazione  corrispondenti  a
          quelli  minimi  richiesti  dalle  direttive  stesse,  ferma
          rimanendo  l'inderogabilita'  delle  misure  a  tutela  del
          lavoro,  della   sicurezza,   del   contrasto   al   lavoro
          irregolare, della legalita' e della trasparenza, al fine di
          assicurare  l'apertura  alla  concorrenza  e  al  confronto
          competitivo fra gli operatori dei mercati dei  lavori,  dei
          servizi e delle forniture, con particolare riferimento alle
          micro,  piccole  e  medie  imprese,  tenendo  conto   delle
          specificita' dei  contratti  nei  settori  speciali  e  nel
          settore dei beni culturali, anche con riferimento alla fase
          esecutiva,  nonche'  di  assicurare  la  riduzione   e   la
          razionalizzazione  delle  norme  in  materia  di  contratti
          pubblici, con ridefinizione  del  regime  della  disciplina
          secondaria,  in  relazione  alle   diverse   tipologie   di
          contratti pubblici, ove necessario; 
                  b)  revisione   delle   competenze   dell'Autorita'
          nazionale anticorruzione in materia di contratti  pubblici,
          al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore
          e di supporto alle stazioni appaltanti; 
                  c) ridefinizione e rafforzamento  della  disciplina
          in materia di  qualificazione  delle  stazioni  appaltanti,
          afferenti ai settori ordinari e  ai  settori  speciali,  al
          fine di conseguire  la  loro  riduzione  numerica,  nonche'
          l'accorpamento e la riorganizzazione  delle  stesse,  anche
          mediante l'introduzione  di  incentivi  all'utilizzo  delle
          centrali  di  committenza  e  delle   stazioni   appaltanti
          ausiliarie  per  l'espletamento   delle   gare   pubbliche;
          definizione     delle     modalita'     di     monitoraggio
          dell'accorpamento e della riorganizzazione  delle  stazioni
          appaltanti;  potenziamento  della  qualificazione  e  della
          specializzazione  del  personale  operante  nelle  stazioni
          appaltanti,  anche  mediante  la  previsione  di  specifici
          percorsi di formazione, con  particolare  riferimento  alle
          stazioni uniche appaltanti e alle centrali  di  committenza
          che operano a servizio degli enti locali; 
                  d)   previsione,   al   fine   di    favorire    la
          partecipazione da parte delle micro e piccole  imprese,  di
          criteri  premiali  per  l'aggregazione  di   impresa,   nel
          rispetto dei principi unionali di parita' di trattamento  e
          non discriminazione  tra  gli  operatori  economici,  della
          possibilita' di procedere alla suddivisione  degli  appalti
          in lotti sulla base di criteri qualitativi o  quantitativi,
          con obbligo di motivare la decisione  di  non  procedere  a
          detta suddivisione, nonche'  del  divieto  di  accorpamento
          artificioso dei lotti, in coerenza  con  i  principi  dello
          Small  Business  Act,  di  cui  alla  comunicazione   della
          Commissione europea  (COM(2008)  394  definitivo),  del  25
          giugno 2008, anche al fine di  valorizzare  le  imprese  di
          prossimita'; 
                  e) semplificazione della disciplina applicabile  ai
          contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  di
          importo inferiore alle soglie  di  rilevanza  europea,  nel
          rispetto dei principi di pubblicita',  di  trasparenza,  di
          concorrenzialita', di rotazione, di non discriminazione, di
          proporzionalita', nonche' di economicita', di  efficacia  e
          di imparzialita' dei procedimenti e della specificita'  dei
          contratti  nel  settore   dei   beni   culturali,   nonche'
          previsione  del  divieto  per  le  stazioni  appaltanti  di
          utilizzare, ai fini  della  selezione  degli  operatori  da
          invitare alle procedure negoziate,  il  sorteggio  o  altro
          metodo di estrazione casuale  dei  nominativi,  se  non  in
          presenza  di  situazioni   particolari   e   specificamente
          motivate; 
                  f) semplificazione delle procedure finalizzate alla
          realizzazione  di  investimenti  in  tecnologie   verdi   e
          digitali, in innovazione e ricerca nonche'  in  innovazione
          sociale,  anche  al  fine  di  conseguire   gli   obiettivi
          dell'Agenda 2030  per  lo  sviluppo  sostenibile,  adottata
          dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre
          2015, e di incrementare il grado di ecosostenibilita' degli
          investimenti pubblici e delle attivita' economiche  secondo
          i  criteri  di  cui  al  regolamento  (UE)   2020/852   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  18  giugno  2020;
          previsione di misure volte  a  garantire  il  rispetto  dei
          criteri  di   responsabilita'   energetica   e   ambientale
          nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti  di
          concessione, in particolare attraverso  la  definizione  di
          criteri ambientali minimi, da rispettare obbligatoriamente,
          differenziati  per  tipologie  ed  importi  di  appalto   e
          valorizzati economicamente nelle procedure di  affidamento,
          e  l'introduzione  di  sistemi  di  rendicontazione   degli
          obiettivi energetico-ambientali; in seguito  all'emanazione
          di  nuovi  decreti  ministeriali  in  materia  di   criteri
          ambientali minimi, previsione di un periodo transitorio con
          tempi congrui per l'avvio della relativa applicazione; 
                  g)  previsione   dell'obbligo   per   le   stazioni
          appaltanti di inserire nei bandi di gara,  negli  avvisi  e
          inviti, in relazione alle diverse  tipologie  di  contratti
          pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al
          verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e
          non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta,
          compresa la variazione del costo derivante dal rinnovo  dei
          contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle
          associazioni  dei  datori  e  dei  prestatori   di   lavoro
          comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale,
          applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto  e  delle
          prestazioni  da  eseguire  anche  in  maniera   prevalente,
          stabilendo che gli eventuali oneri derivanti  dal  suddetto
          meccanismo di revisione dei prezzi  siano  a  valere  sulle
          risorse disponibili del quadro economico degli interventi e
          su eventuali altre  risorse  disponibili  per  la  stazione
          appaltante  da  utilizzare  nel  rispetto  delle  procedure
          contabili di spesa; 
                  h)  previsione  della  facolta',  per  le  stazioni
          appaltanti, di riservare il diritto di partecipazione  alle
          procedure di appalto e a quelle di concessione a  operatori
          economici  il  cui  scopo  principale  sia   l'integrazione
          sociale e professionale delle  persone  con  disabilita'  o
          svantaggiate;  previsione  dell'obbligo  per  le   stazioni
          appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti,
          tenuto conto della tipologia di intervento, in  particolare
          ove riguardi beni culturali, e nel  rispetto  dei  principi
          dell'Unione europea, specifiche  clausole  sociali  con  le
          quali sono indicati, come requisiti necessari dell'offerta,
          criteri orientati tra l'altro a: 
                    1)  garantire  la  stabilita'  occupazionale  del
          personale impiegato; 
                    2)   garantire   l'applicazione   dei   contratti
          collettivi nazionali e  territoriali  di  settore,  tenendo
          conto,  in  relazione  all'oggetto  dell'appalto   e   alle
          prestazioni da eseguire anche  in  maniera  prevalente,  di
          quelli  stipulati  dalle  associazioni  dei  datori  e  dei
          prestatori di lavoro comparativamente piu'  rappresentative
          sul piano nazionale, nonche'  garantire  le  stesse  tutele
          economiche e  normative  per  i  lavoratori  in  subappalto
          rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il  lavoro
          irregolare; 
                    3) promuovere meccanismi  e  strumenti  anche  di
          premialita'   per   realizzare   le    pari    opportunita'
          generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per  le
          persone con disabilita' o svantaggiate; 
                  i) promozione, nel  rispetto  del  diritto  europeo
          vigente, del ricorso da parte delle stazioni  appaltanti  a
          forniture in cui la parte di prodotti  originari  di  Paesi
          terzi  che  compongono  l'offerta  non  sia   maggioritaria
          rispetto al valore totale  dei  prodotti;  previsione,  nel
          caso di forniture provenienti  da  Paesi  non  appartenenti
          all'Unione europea, di misure atte a garantire il  rispetto
          di criteri ambientali minimi e dei diritti dei  lavoratori,
          anche al fine  di  assicurare  una  leale  concorrenza  nei
          confronti degli operatori economici europei; 
                  l) previsione del divieto di  prestazione  gratuita
          delle  attivita'   professionali,   salvo   che   in   casi
          eccezionali e previa adeguata motivazione; 
                  m) riduzione e certezza  dei  tempi  relativi  alle
          procedure  di  gara,  alla  stipula  dei  contratti,  anche
          attraverso   contratti-tipo   predisposti    dall'Autorita'
          nazionale anticorruzione, sentito  il  Consiglio  superiore
          dei lavori  pubblici  relativamente  ai  contratti-tipo  di
          lavori  e  servizi  di   ingegneria   e   architettura,   e
          all'esecuzione   degli   appalti,   anche   attraverso   la
          digitalizzazione e l'informatizzazione delle procedure,  la
          piena attuazione della Banca dati nazionale  dei  contratti
          pubblici e del fascicolo virtuale dell'operatore economico,
          il superamento dell'Albo  nazionale  dei  componenti  delle
          commissioni   giudicatrici,    il    rafforzamento    della
          specializzazione professionale dei  commissari  all'interno
          di ciascuna amministrazione  e  la  riduzione  degli  oneri
          documentali   ed   economici   a   carico   dei    soggetti
          partecipanti, nonche' di quelli relativi al  pagamento  dei
          corrispettivi  e  degli  acconti  dovuti  in  favore  degli
          operatori economici, in relazione all'adozione dello  stato
          di avanzamento dei lavori e allo stato di svolgimento delle
          forniture e dei servizi; 
                  n) razionalizzazione e semplificazione delle  cause
          di  esclusione,  al  fine   di   rendere   le   regole   di
          partecipazione chiare e certe, individuando le  fattispecie
          che   configurano   l'illecito   professionale    di    cui
          all'articolo 57, paragrafo 4,  della  direttiva  2014/24/UE
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  26  febbraio
          2014; 
                  o)  revisione  e  semplificazione  della  normativa
          primaria in materia di programmazione, localizzazione delle
          opere pubbliche e dibattito pubblico, al fine di rendere le
          relative  scelte  maggiormente  rispondenti  ai  fabbisogni
          della comunita', nonche' di  rendere  piu'  celeri  e  meno
          conflittuali le  procedure  finalizzate  al  raggiungimento
          dell'intesa fra i diversi  livelli  territoriali  coinvolti
          nelle scelte stesse; 
                  p)  previsione,  in  caso  di   affidamento   degli
          incarichi  di  progettazione  a  personale   interno   alle
          amministrazioni  aggiudicatrici,  della  sottoscrizione  di
          apposite polizze assicurative per la copertura  dei  rischi
          di natura professionale, con oneri a carico delle  medesime
          amministrazioni; 
                  q) semplificazione delle  procedure  relative  alla
          fase di approvazione  dei  progetti  in  materia  di  opere
          pubbliche, anche attraverso la ridefinizione dei livelli di
          progettazione ai fini di una loro riduzione, lo snellimento
          delle procedure di verifica e validazione dei progetti e la
          razionalizzazione della composizione e  dell'attivita'  del
          Consiglio superiore dei lavori pubblici; 
                  r)  definizione,  nel  rispetto  dei  principi   di
          trasparenza  e  concorrenzialita'  e  tenuto  conto   delle
          esigenze di semplificazione  richieste  dalla  specificita'
          dei contratti nel settore della ricerca,  della  disciplina
          applicabile ai contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
          forniture nell'ambito dei servizi di ricerca e sviluppo  da
          parte  degli  organismi  di  ricerca  e  delle  istituzioni
          dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e   coreutica,
          nonche'  della  disciplina  applicabile  alle  ipotesi   di
          collaborazione tra organismi di ricerca; 
                  s)  revisione  e  semplificazione  del  sistema  di
          qualificazione  generale  degli   operatori,   valorizzando
          criteri di verifica formale e sostanziale  delle  capacita'
          realizzative, delle competenze  tecniche  e  professionali,
          dell'adeguatezza dell'attrezzatura tecnica e dell'organico,
          delle attivita'  effettivamente  eseguite  e  del  rispetto
          della   legalita',   delle   disposizioni   relative   alla
          prevenzione  antimafia,  alla  tutela  del  lavoro  e  alla
          prevenzione e al contrasto della discriminazione di genere,
          anche  attraverso  l'utilizzo  di  banche  dati  a  livello
          centrale  che   riducano   le   incertezze   in   sede   di
          qualificazione degli operatori nelle singole  procedure  di
          gara e considerando la specificita' del  settore  dei  beni
          culturali; 
                  t) individuazione delle ipotesi in cui le  stazioni
          appaltanti   possono   ricorrere   ad   automatismi   nella
          valutazione delle offerte e tipizzazione dei casi in cui le
          stazioni   appaltanti   possono    ricorrere,    ai    fini
          dell'aggiudicazione, al solo  criterio  del  prezzo  o  del
          costo, con possibilita' di escludere, per i  contratti  che
          non abbiano carattere transfrontaliero, le offerte  anomale
          determinate sulla base di meccanismi e  metodi  matematici,
          tenendo conto anche della specificita'  dei  contratti  nel
          settore dei beni culturali e prevedendo in ogni caso che  i
          costi della  manodopera  e  della  sicurezza  siano  sempre
          scorporati dagli importi assoggettati a ribasso; 
                  u) ridefinizione della disciplina delle varianti in
          corso  d'opera,  nei   limiti   previsti   dall'ordinamento
          europeo, in relazione alla  possibilita'  di  modifica  dei
          contratti durante la fase dell'esecuzione; 
                  v) revisione della disciplina relativa  ai  servizi
          sociali e della ristorazione ospedaliera,  assistenziale  e
          scolastica, nonche' a quelli di servizio ad alta intensita'
          di manodopera, per i quali i bandi di gara,  gli  avvisi  e
          gli inviti devono contenere  la  previsione  di  specifiche
          clausole  sociali  volte   a   promuovere   la   stabilita'
          occupazionale  del  personale  impiegato,  prevedendo  come
          criterio   utilizzabile   ai    fini    dell'aggiudicazione
          esclusivamente  quello  dell'offerta  economicamente   piu'
          vantaggiosa; 
                  z)  forte  incentivo   al   ricorso   a   procedure
          flessibili, quali il dialogo competitivo,  il  partenariato
          per  l'innovazione,  le  procedure  per  l'affidamento   di
          accordi quadro e le procedure competitive con negoziazione,
          per la stipula di contratti pubblici complessi e  di  lunga
          durata, garantendo il rispetto dei principi di  trasparenza
          e di concorrenzialita'; 
                  aa)   razionalizzazione,   semplificazione,   anche
          mediante la previsione di contratti-tipo e  di  bandi-tipo,
          ed estensione delle forme di partenariato pubblico-privato,
          con particolare riguardo alle concessioni di servizi,  alla
          finanza di progetto e alla locazione finanziaria  di  opere
          pubbliche o di pubblica utilita', anche al fine di  rendere
          tali   procedure   effettivamente   attrattive   per    gli
          investitori professionali, oltre che per gli operatori  del
          mercato delle opere pubbliche e dell'erogazione dei servizi
          resi  in  concessione,  garantendo  la  trasparenza  e   la
          pubblicita' degli atti; 
                  bb) precisazione delle cause  che  giustificano  la
          stipulazione  di  contratti   segretati   o   che   esigono
          particolari misure  di  sicurezza  e  specificazione  delle
          relative modalita' attuative; 
                  cc)   revisione   del   sistema   delle    garanzie
          fideiussorie  per  la  partecipazione  e  l'esecuzione  dei
          contratti pubblici, prevedendo una disciplina omogenea  per
          i settori ordinari e per i settori speciali  e  prevedendo,
          in relazione alle garanzie dell'esecuzione  dei  contratti,
          la  possibilita'   di   sostituire   le   stesse   mediante
          l'effettuazione di una ritenuta di  garanzia  proporzionata
          all'importo del contratto in  occasione  del  pagamento  di
          ciascuno stato di avanzamento dei lavori; 
                  dd) individuazione dei contratti  pubblici  esclusi
          dall'ambito  di  applicazione  oggettivo  delle   direttive
          europee e semplificazione  della  disciplina  giuridica  ad
          essi applicabile; 
                  ee) individuazione delle ipotesi in cui le stazioni
          appaltanti  possono  ricorrere  all'affidamento   congiunto
          della progettazione e  dell'esecuzione  dei  lavori,  fermi
          restando il possesso della necessaria qualificazione per la
          redazione dei progetti nonche' l'obbligo  di  indicare  nei
          documenti di gara  o  negli  inviti  le  modalita'  per  la
          corresponsione  diretta  al  progettista,  da  parte  delle
          medesime stazioni  appaltanti,  della  quota  del  compenso
          corrispondente  agli  oneri   di   progettazione   indicati
          espressamente in sede di offerta dall'operatore  economico,
          al netto del ribasso d'asta; 
                  ff)   divieto   di   proroga   dei   contratti   di
          concessione, fatti salvi i principi europei in  materia  di
          affidamento in house, e razionalizzazione della  disciplina
          sul controllo degli investimenti dei concessionari e  sullo
          stato delle opere realizzate, fermi restando  gli  obblighi
          dei concessionari sulla corretta e puntuale esecuzione  dei
          contratti, prevedendo  sanzioni  proporzionate  all'entita'
          dell'inadempimento, ivi compresa la decadenza  in  caso  di
          inadempimento grave; 
                  gg) razionalizzazione della disciplina  concernente
          le modalita' di affidamento  dei  contratti  da  parte  dei
          concessionari, anche al fine di introdurre  una  disciplina
          specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione
          di servizi e, in  particolare,  dei  servizi  di  interesse
          economico generale; disciplina delle concessioni in  essere
          alla data di entrata in vigore dei decreti  legislativi  di
          cui al comma 1 e non affidate con la formula della  finanza
          di progetto, ovvero  con  procedure  di  gara  ad  evidenza
          pubblica  secondo  il  diritto  dell'Unione  europea,   con
          specifico riguardo alle  situazioni  nelle  quali  sussiste
          l'obbligo,    secondo    criteri    di    gradualita'     e
          proporzionalita' e tenendo conto  delle  dimensioni  e  dei
          caratteri  del  soggetto  concessionario,   dell'epoca   di
          assegnazione della concessione, della sua durata,  del  suo
          oggetto e del suo valore economico, di  affidare  a  terzi,
          mediante  procedure  di  evidenza   pubblica,   parte   dei
          contratti di lavori,  servizi  e  forniture  relativi  alle
          medesime  concessioni,  garantendo  la  stabilita'   e   la
          salvaguardia   delle   professionalita'    del    personale
          impiegato; 
                  hh) razionalizzazione della disciplina  concernente
          i  meccanismi  sanzionatori  e   premiali   finalizzati   a
          incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici
          da parte dell'aggiudicatario, anche al fine  di  estenderne
          l'ambito di applicazione; 
                  ii) semplificazione e accelerazione delle procedure
          di  pagamento  da  parte  delle  stazioni  appaltanti   del
          corrispettivo  contrattuale,  anche  riducendo  gli   oneri
          amministrativi a carico delle imprese; 
                  ll)  estensione  e  rafforzamento  dei  metodi   di
          risoluzione  delle  controversie  alternativi  al   rimedio
          giurisdizionale,  anche  in  materia  di   esecuzione   del
          contratto. 
                3. I decreti legislativi di cui al comma  1  abrogano
          espressamente tutte le disposizioni oggetto di  riordino  e
          comunque  quelle  con  essi  incompatibili  e   recano   le
          opportune disposizioni di coordinamento in  relazione  alle
          disposizioni non abrogate  o  non  modificate,  nonche'  le
          necessarie disposizioni transitorie e finali. 
                4. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita'  sostenibili,  di   concerto   con   i   Ministri
          competenti  e  previa   acquisizione   del   parere   della
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e  del  parere  del
          Consiglio di Stato, che  sono  resi  entro  il  termine  di
          trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema
          di decreto legislativo, decorso il quale  il  Governo  puo'
          comunque  procedere.  Gli   schemi   di   ciascun   decreto
          legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere  per
          l'espressione dei  pareri  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  che  si
          pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di
          trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo  puo'
          essere comunque adottato. Ove il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  indichi  specificamente  talune  disposizioni
          come non conformi ai principi e criteri  direttivi  di  cui
          alla  presente  legge,  il  Governo,  qualora  non  intenda
          conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente  i
          testi alle Camere con le sue osservazioni e  con  eventuali
          modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
          di informazione e motivazione.  Le  Commissioni  competenti
          per  materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
          Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso  tale
          termine  il  decreto  legislativo  puo'   essere   comunque
          emanato. Ove il Governo, nell'attuazione  della  delega  di
          cui al presente articolo, intenda esercitare la facolta' di
          cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi
          sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto  26  giugno
          1924, n. 1054, il Consiglio di Stato  si  avvale,  al  fine
          della stesura dell'articolato normativo, di  magistrati  di
          tribunale amministrativo regionale, di  esperti  esterni  e
          rappresentanti del libero foro e  dell'Avvocatura  generale
          dello Stato, i quali prestano la propria attivita' a titolo
          gratuito e senza diritto al  rimborso  delle  spese.  Sugli
          schemi redatti dal Consiglio di Stato non e'  acquisito  il
          parere dello stesso. Entro due anni dalla data  di  entrata
          in vigore di ciascuno dei decreti  legislativi  di  cui  al
          comma  1,  il  Governo  puo'  apportarvi  le  correzioni  e
          integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od
          opportune, con la  stessa  procedura  e  nel  rispetto  dei
          medesimi principi e criteri direttivi di  cui  al  presente
          articolo. Qualora il termine per l'espressione  del  parere
          parlamentare scada  nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza  dei  termini  di  delega  previsti  dal  presente
          articolo o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
          tre mesi. 
                5. I decreti legislativi di cui alla  presente  legge
          sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  agli
          adempimenti di rispettiva competenza con le risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino
          nuovi o maggiori oneri che  non  trovino  compensazione  al
          proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati
          solo  successivamente  o  contestualmente  all'entrata   in
          vigore  dei  provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le
          occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo
          17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». 
              - Si  riporta  l'articolo  14,  numero  2°,  del  regio
          decreto 26 giugno 1924, n.  1054  (Approvazione  del  testo
          unico delle leggi sul Consiglio di Stato): 
                «Art. 14 (Art. 10 del testo unico 17 agosto 1907,  n.
          638) - Il Consiglio di Stato: 
                (Omissis) 
              2° formula quei progetti di legge ed i regolamenti  che
          gli vengono commessi dal Governo.». 
              - Si riporta l'articolo 8 del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali): 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».